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D.P.R. 30/05/1995 n. 4182. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare: - non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; - siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo; -siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni. 3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché: a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche dei mezzi stessi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4; b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzio- o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni; c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica dei medesimi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative; d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati; e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di allarme e di soccorso, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività. 4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al primo comma deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico. Art. 10. PIANI DI INTERVENTO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA 1. Nelle attività di cui al primo comma dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli. 2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: -siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; -con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico; - sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.); - sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio; -sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento. 3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni. 4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo. 5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: - scale e vie di esodo; - mezzi di estinzione; -dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; - eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - impianti e locali a rischio specifico. 6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei periodici controlli relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. CAPO IV DEROGHE Art. 11. DEROGHE 1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12. NORME TRANSITORIE 1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Art. 13. DISPOSIZIONI FINALI 1. Sono abrogati gli artt. 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7-11-1942, n. 1564. Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento. |
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